IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato
con  regio  decreto  1›  ottobre  1926,   n.   1923,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Ateneo  di  Messina  e  convalidati  dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Preso   atto  del  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso nella seduta del 7 febbraio 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Messina, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  Dopo  l'art.  273, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono  aggiunti  i   seguenti   articoli
preceduti dalla intestazione:
                      Scuola di specializzazione
            in ispezione degli alimenti di origine animale
  Art. 274. - E' istituita la scuola di specializzazione in ispezione
degli alimenti di origine animale presso l'Universita' di Messina.
  La  scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici,
esercitazioni pratiche e di laboratorio, una  specifica  preparazione
nel settore dell'ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti
di origine animale.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di specialista in ispezione degli
alimenti di origine animale.
  Art.  275.  -  La  scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di
corso  prevede  almeno  duecentocinquanta  ore  di   insegnamento   e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
dieci   per   ciascun   anno   di  corso  per  un  totale  di  trenta
specializzandi.
  Art.   276.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale  concorre  al
funzionamento della scuola la facolta'  di  medicina  veterinaria  di
Messina.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 277. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea  in  medicina  veterinaria,  in
possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 278. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1› Anno:
   1) anatomia;
   2) fisiopatologia;
   3)  approvvigionamento  e  conservazione degli alimenti di origine
animale;
   4) anatomia patologica;
   5) elementi di diritto pubblico e di diritto veterinario,
ed inoltre un corso opzionale.
2› Anno:
   1) biochimica e tossicologia degli alimenti di origine animale;
   2) malattie infettive ed infestive;
   3)  metodologia  clinica  applicata  agli  animali  da  macello  e
produttori di latte;
   4) microbiologia alimentare e diagnostica di laboratorio;
   5) legislazione sanitaria sulle sostanze alimentari,
ed inoltre un corso opzionale.
3› Anno:
   1)  ispezione  sanitaria  delle  carni  fresche  degli  animali da
macello e della selvaggina;
   2)  vigilanza della lavorazione e ispezione sanitaria dei prodotti
dell'industria delle conserve di origine animale;
   3) ispezione e controllo sanitario dei prodotti della pesca;
   4) ispezione del latte e prodotti derivati e delle uova,
ed inoltre due corsi opzionali.
  I  corsi  opzionali  saranno  definiti  per ogni singola sede dagli
organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari  competenze
della sede stessa.
  Art. 279. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extra-universitari.
  Art.  280. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 10 aprile 1990
                                       Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES